Con la recente ordinanza n. 17373 del 1° giugno 2026, la I^ sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, ha chiarito che l’Assegno Unico Universale (AUU), quale prestazione assistenziale destinata alla prole, deve essere di regola ripartito al 50% tra i genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, a prescindere dal collocamento del minore, salvo il caso di affidamento esclusivo o di deroghe espressamente e puntualmente motivate dal giudice alla luce dei criteri di proporzionalità ex artt. 316-bis e 337-ter c.c..
Il caso
Il giudizio che ha portato alla recente pronuncia n. 17373/2026 ha ad oggetto la contesa tra due genitori separati in regime di affidamento condiviso, sulla titolarità dell’Assegno Unico Universale (AUU) erogato dall’INPS. La Corte d’appello, valorizzando il collocamento prevalente dei minori presso la madre, le aveva riconosciuto l’integrale percezione dell’AUU, ritenendo che la misura, essendo destinata a sostenere le esigenze quotidiane dei figli, dovesse essere attribuita al genitore presso cui i minori vivevano stabilmente. Il padre ricorreva in Cassazione lamentando la violazione dell’art. 6, comma 4, D.Lgs. 230/2021, sostenendo che, in caso di affidamento condiviso, la legge preveda la ripartizione paritaria dell’assegno tra “coloro che esercitano la responsabilità genitoriale”, e che l’orientamento seguito per i vecchi Assegni per il Nucleo Familiare (ANF) non poteva essere trasposto sull’AUU. In primo grado il tribunale aveva già preso in considerazione l’AUU nella valutazione delle condizioni economiche delle parti e nella quantificazione dei provvedimenti ex art. 337-ter, comma 4, c.c., ritenendo che la misura concorresse agli oneri di cura e mantenimento della prole.
La decisione della Cassazione
La Cassazione nella sua condivisibile pronuncia preliminarmente qualifica anzitutto l’Assegno Unico Universale come prestazione assistenziale statale di nuova generazione, destinata a sostenere la genitorialità e la natalità, distinta dagli ANF per presupposti, quantificazione e finalità. Da ciò consegue l’assoggettamento dell’AUU ad un vincolo di utilizzazione: deve essere impiegato “nell’esclusivo interesse della prole” e concorre agli oneri di cura e mantenimento dei figli, inserendosi quindi nel quadro degli obblighi ex artt. 316-bis e 337-ter c.c..
Sul piano normativo, la Corte richiama il chiaro tenore letterale dell’art. 6, comma 4, D.Lgs. 230/2021, che stabilisce come regola generale che l’AUU sia “erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale”, mentre “in caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”. La Corte rimarca la differenza tra affidamento e collocamento, evidenziata anche dall’art. 337-ter, comma 2, c.c.: il primo riguarda a chi i figli “sono affidati”, il secondo i “tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore”. Da ciò discende il principio per cui, in caso di affidamento condiviso, l’AUU spetta di regola al 50% a entrambi i genitori, a prescindere dalla residenza prevalente del minore.
La Cassazione esclude espressamente la possibilità di richiamare in senso contrario la giurisprudenza formata sugli ANF, trattandosi di provvidenze differenti, come già affermato dalla Corte d’appello di Bari con pronuncia del 25 gennaio 2024 e come ribadito dalla stessa giurisprudenza di legittimità. Viene inoltre precisato che le circolari INPS (Circ. n. 23/2022 e Messaggio n. 1714/2022) non possono modificare la legge, ma in questo caso risultano coerenti con il dato normativo, ribadendo la regola del riparto al 50% tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e dell’attribuzione integrale al genitore affidatario solo in caso di affidamento esclusivo.
Quanto alle possibili deroghe, la Corte richiama il precedente Cass. civ., Sez. I, 22 febbraio 2025, n. 4672, che ammette, in linea di principio, la possibilità che il giudice, nell’ambito dei provvedimenti economici ex art. 337-ter c.c., si discosti dal riparto paritario dell’AUU, purché ricorrano specifiche ragioni e queste siano puntualmente motivate in relazione alla situazione patrimoniale delle parti e al complessivo assetto del mantenimento. Nel caso deciso con l’ordinanza 17373/2026, la Cassazione esclude la presenza di tali ragioni in quanto il Giudice di prime cure aveva già considerato la ripartizione dell’AUU nella valutazione complessiva delle risorse e degli esborsi dei genitori, senza che sul punto fosse stata proposta una critica specifica in appello.
Sotto il profilo sistematico, la Corte colloca la disciplina dell’AUU dentro il principio di proporzionalità e adeguatezza del contributo al mantenimento, sancito dagli artt. 316-bis e 337-ter c.c.: i genitori devono provvedere al mantenimento in misura proporzionale alle proprie risorse, tenendo conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascuno e della valenza economica dei compiti di cura. In questo quadro, l’AUU rappresenta una risorsa esterna che riduce il carico diretto sui genitori e che il giudice deve considerare nella comparazione complessiva dei redditi e degli esborsi, ma senza alterarne arbitrariamente la regola legale di riparto.
In conclusione
La presente ordinanza assume un ruolo di leading case nel chiarire che l’AUU:
- è una misura assistenziale a favore dei figli;
- si ripartisce paritariamente tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale in caso di affidamento condiviso;
- spetta per intero al genitore affidatario solo in caso di affidamento esclusivo;
- può essere diversamente modulato dal giudice solo con motivazione rafforzata, nel quadro del principio di proporzionalità e dei criteri di cui all’art. 337-ter c.c..
Il tutto in linea di continuità con la giurisprudenza di legittimità che da tempo impronta le decisioni in punto di mantenimento dei figli al principio di proporzionalità, imponendo una valutazione comparata delle condizioni economiche di entrambi i genitori e dei parametri dell’art. 337-ter, comma 4, c.c. (di recente Cass. civ., 17 novembre 2025, n. 30244; Cass. civ., 28 gennaio 2026, n. 1938).


